Applicazione ISA per il periodo d’imposta 2023: il punto delle Entrate

Applicazione ISA per il periodo d’imposta 2023: il punto delle Entrate

Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/ 2017 (c.d. decreto ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2023. Chiarimenti necessari alla luce delle norme intervenute nell’ultimo anno, prima fra tutte la Delega fiscale (legge n. 111/2023) e il successivo D.Lgs. n. 1/2024 dedicato alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Tali provvedimenti hanno prodotto effetti, sia direttamente che indirettamente, nella disciplina degli stessi ISA: dalla metodologia di elaborazione al loro aggiornamento. Come si legge nella premessa della circolare n. 15/E del 25 giugno dell’Amministrazione finanziaria, il documento prevede le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione e rappresenta anche l’occasione per fornire la rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati, nonché un riscontro a eventuali quesiti di interesse generale. Il processo evolutivo e di affinamento dello strumento – si precisa nella circolare – ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, come prevede il comma 2 del citato articolo 9-bis, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023. La prima parte del documento di prassi è rivolta alle novità introdotte in materia dagli articoli 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. n. 1/2024. Si parte dalla riorganizzazione degli ISA, alla luce del processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025. Per poi proseguire con l’incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei modelli degli stessi ISA e l’utilizzo del software “IltuoISA”, utile per l’applicazione degli stessi indici. Focus anche sull’innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione, tra gli altri, di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive.

 

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