Sì alla compensazione crediti da Super ACE senza apposizione del visto
Si all’uso in compensazione in F24 senza apposizione del visto di conformità dei crediti da Super ACE e bonus edilizi ricevuti tramite cessione da una concessionaria che gestisce la rete telematica del “gioco lecito”, con le somme dovute a titolo di PREU (prelievo erariale unico) e di 0,8% sugli importi giocati. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 139/2024. La concessionaria istante chiedeva, tra gli altri, se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante modello F24, riguardasse anche il credito Super ACE e, nello specifico, se tale credito d'imposta potesse essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di PREU e di 0,8% sulle somme giocate. E ancora: se la dichiarazione dei redditi nella quale viene indicato tale credito Super ACE (quadro RS, rigo RS112A, colonna 9) fosse soggetta all'obbligo di apposizione del visto di conformità. Dopo aver ricordato quanto disposto dalla normativa in materia (in primis, l’art. 19 del D.L. n. 73/2021 e l’art. 121 del D.L. n. 34/2020), e richiamato i chiarimenti delle risposte a interpello n. 395/2023 e n. 113/2024, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione (debito di “carattere non fiscale”) con i crediti d’imposta da Super ACE e per interventi edilizi acquisiti a mezzo di cessione del credito. Per quanto riguarda, invece, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito Super ACE, l’Erario ha evidenziato le previsioni dell’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013. I contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
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