Sì all’agevolazione dopo lo scarto e il rinvio della fattura allo SdI
La fattura inviata e scartata dallo SdI (Sistema di Interscambio) se inoltrata nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso viene considerata tempestivamente emessa. Salvo, pertanto, il diritto del contribuente all’agevolazione del Superbonus 110%. A ribadirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 140/2024. Il caso rappresentato è quello di un istante che emetteva fattura a un privato per il Superbonus 110%, scartata dallo SdI e nuovamente inviata con numero e data identici. L’istante chiedeva all’Amministrazione se dovesse considerare la fattura emessa nel 2023 per poter accedere alla detrazione con la percentuale del 110% o con la percentuale ridotta al 70%, come previsto per il 2024. Le Entrate ricordano che lo scarto di una fattura non pregiudica la tempestiva emissione del documento se il problema viene ripristinato “nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso”. L’Amministrazione precisa ulteriormente che “laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi e, pertanto, il documento indichi due diverse date e una successiva di trasmissione allo SdI, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato”. In altre parole, per individuare il momento di “sostenimento della spesa”, nell’ipotesi di opzione per lo sconto integrale in fattura “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, sempre che la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%”.
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