Superbonus: spesa sostenuta con l’ordine di pagamento alla banca

Superbonus: spesa sostenuta con l’ordine di pagamento alla banca

È nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca che la spesa si intende sostenuta, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui scatta l’addebito sul conto corrente dell’ordinante. E ciò in applicazione del principio di cassa. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.137/2024. Nel caso di specie, l’istante, proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio senza amministratore, ha chiesto il parere delle Entrate riguardo la corretta imputazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica per poter accedere al Superbonus e se le stesse dovessero considerarsi sostenute nel 2023 o 2024. L’Erario, condividendo l’interpretazione dell’istante, ripercorre il quadro normativo di riferimento di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi di efficienza energetica e consolidamento statico degli edifici. L’Agenzia delle Entrate, come indicato nelle precedenti circolari (n. 24/2020 e n. 17/2023), precisa che per gli esborsi relativi a interventi sulle parti comuni degli edifici è rilevante la data del bonifico effettuato dal condominio e che, in applicazione del principio di cassa, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento successivo dell'addebito sul conto corrente. Pertanto, l’istante può accedere al citato Superbonus, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica per gli interventi entro il 31.12.2023.

 

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