730/2024 e visto di conformità: le risposte del Fisco
Fornite dalle Entrate le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (c.d. modello 730/2024), con particolare attenzione all’utilizzo, la compilazione e all’apposizione del visto di conformità. Indicati anche aspetti relativi agli oneri detraibili. Lo rende noto la stessa Amministrazione finanziaria con la circolare n. 12/E del 31 maggio scorso con cui, attraverso lo schema della domanda-risposta, illustra le principali novità che riguardano l’anno di imposta 2023. Tra le questioni affrontate: l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato; il rilascio visto di conformità e il ravvedimento operoso su CU tardive. Si parte con l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato. Sul punto l’Erario chiarisce che per effetto delle novità introdotte dell’art. 2, comma 1, del decreto Adempimenti, a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti privi di partita Iva, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta. In riferimento, invece, al visto di conformità, le Entrate specificano che per i valori dei terreni rideterminati indicati nel Quadro L del modello 730/2024, il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di versamento, tramite modello F24, dell’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni e la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per lo stesso terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno. Per fruire della detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2023 per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, il contribuente può attestare, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e il reddito di riferimento di tale nucleo, relativamente allo stesso anno, non superiore a 15mila euro. E nel caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti, è ammissibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
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