Ravvedimento speciale: fino al 31.05 possibile regolarizzare con sanzioni ridotte
C’è tempo fino al prossimo 31 maggio per godere del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo di imposta 2022. La stessa scadenza vale anche per usufruire della riapertura dei termini prevista in relazione alle dichiarazioni presentate per il 2021 e gli anni precedenti. Con la circolare 11/E, l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) e dal decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024). Come si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione finanziaria, il ravvedimento speciale consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate. Per aderire a questa possibilità, il contribuente deve versare, entro il prossimo 31 maggio, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si vogliono sanare. A eccezione delle violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di un controllo formale. Non ostativa, invece, all’agevolazione l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione. Dovuti, inoltre, gli interessi nella misura del 2% all’anno in caso di pagamento rateale sulle tre rate successive alla prima. Il decreto Agevolazioni fiscali ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d’imposta 2021 e precedenti. A questo proposito, la circolare specifica che a beneficiare di questa ulteriore finestra (sempre entro il 31 maggio) sono “sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti”. La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione, ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione.
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