Regolarizzazione violazioni formali: istruzioni per l’uso
La regolarizzazione delle violazioni formali si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni stesse. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo: la prima entro il 31.03.23, la seconda entro il 31.03.24. Consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.03.23. Sono alcune delle istruzioni contenute nel Provvedimento n. 27629 dello scorso 30 gennaio diffuso dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, in materia di definizione agevolata delle violazioni formali. In primo luogo, l’amministrazione finanziaria specifica che la definizione riguarda solo irregolarità, infrazioni, inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commessi entro il 31.10.22, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, Irap, imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e sul relativo pagamento dei tributi. Dopodiché, il protocollo passa a elencare le irregolarità non oggetto della sanatoria, per poi chiarire le modalità di perfezionamento della definizione agevolata. In particolare, “la rimozione delle irregolarità o omissioni” va effettuata entro il 31.03.24 e produce effetto anche se, per un giustificato motivo, non sia stata effettuata dall’interessato, a patto che la rimozione avvenga entro un termine fissato dalle Entrate stesse. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali, inoltre, non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Tutte le modalità di perfezionamento della regolarizzazione sono disponibili sul sito dell’Ente.
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