Precompilata 2024 con 730 semplificato: online i nuovi modelli

Precompilata 2024 con 730 semplificato: online i nuovi modelli

Precompilata 2024 al via con il nuovo 730 semplificato. Da oggi sono online in modalità consultazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria oppure trasmessi dagli enti esterni come, ad esempio, i datori di lavoro. L’invio dei modelli, inoltre, dovrà avvenire dal prossimo 20 maggio e fino al 30 settembre 2024. Ci sarà tempo fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Lo ha reso noto lo stesso Erario con un comunicato stampa diffuso il 29 aprile e il provvedimento 210954/2024, emanato lo stesso giorno, che fissa le modalità per l’invio semplificato del modello 730 precompilato da parte dei contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. E non solo. Perché da quest’anno - fa sapere l’Agenzia - anche i titolari di partita IVA come imprenditori e professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione sarà possibile completare e inviare il modello Redditi PF e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo. Con il nuovo 730 semplificato - si legge ancora nella comunicazione delle Entrate - il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici, ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sarà il sistema, infatti, a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, divisi in sezioni quali “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”. Altra novità del modello 730 di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta, di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli, e la presenza di dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini IVIE e IVAFE).

 

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