Non cumulabili tra loro i crediti d’imposta ZES e Mezzogiorno
Non sono cumulabili tra loro il credito d’imposta ZES e il credito d’imposta Mezzogiorno, rispettivamente previsti dall’ex art 5 del D.L. n. 91/2017 e dall’ex art. 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208/2015. Questo perché “non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti vengono effettuati”. È quanto si legge nella risposta a interpello n. 94/2024 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a una società che aveva fruito del credito d’imposta Mezzogiorno per effettuare investimenti in impianti, attrezzature e macchinari dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. E, in aggiunta, intendeva usufruire anche del credito d’imposta ZES, a condizione che il cumulo tra i due benefici fiscali non superasse l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. L’Erario, nel condividere il suo parere, ha evidenziato che sulla base del tenore letterale delle disposizioni normative relative a entrambe le agevolazioni il credito d'imposta ZES non può essere considerato un’agevolazione ''ulteriore'' rispetto al credito Mezzogiorno che a quest'ultimo si ''aggiunge'' per i medesimi investimenti. Nella risposta a interpello, infine, si chiarisce che per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d'imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento e ampliamento del credito d'imposta Mezzogiorno mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest'ultimo.
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