Fringe benefit oltre soglia da tassare se anche usati per fare pubblicità aziendale
Anche se usati per promuovere il brand aziendale, i fringe benefit il cui valore superi il limite dei 258,23 euro concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono da assoggettare a tassazione. Nella risposta a interpello n. 89/2024, le Entrate ritornano sul tema dei “vantaggi” aggiuntivi erogati sotto forma di beni o servizi , fornendo chiarimenti a una società di un gruppo straniero con punti vendita presenti in diversi Paesi. La domanda su cui l’Amministrazione finanziaria formula il suo parere riguarda l’elargizione mensile di una serie di benefit ai dipendenti (un sacchetto di caffè selezionato e una bevanda gratuita al giorno da consumare durante la pausa lavoro). “Omaggi”, ad avviso dell’istante, “irrilevanti” ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, perché utili a veicolare e a promuovere il brand all’esterno attraverso il personale. È all’articolo 51, commi 1 e 3, del Tuir che bisogna rifarsi. La disposizione al comma 1 “sancisce l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro”. Il comma 3, invece, prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 euro”; se tale valore supera il citato limite, lo stesso concorre “interamente” a formare il reddito. In questo caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, “i dipendenti potrebbero utilizzare gli omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici”. Per quanto “utili” alla strategia aziendale, gli stessi benefit “soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un arricchimento dello stesso e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro”. Nel caso in esame, dunque, “qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir”.
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