Precluso il rimborso credito IVA al soggetto extra Ue anche se con stabile organizzazione in Italia

Precluso il rimborso credito IVA al soggetto extra Ue anche se con stabile organizzazione in Italia

Non hanno diritto al rimborso del credito IVA i soggetti non residenti anche se dotati di effettiva e stabile organizzazione in Italia. Neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 87/2024 chiarisce il trattamento riguardante il recupero del credito IVA maturato in Italia, ai sensi dall’art. 38-ter del Decreto Iva (D.P.R. 633/72). Una società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia gestisce diverse attività per la “casa madre” (operazioni passive e attive) e chiede chiarimenti riguardo al rimborso dei crediti Iva maturati. Nessuna delle tre soluzioni prospettate dalla contribuente è condivisa dall’Erario. L'Agenzia non concorda infatti con l'interpretazione dell'istante riguardo l'applicabilità dell'articolo 38-ter citato per il recupero del credito. Norma che ammette il rimborso Iva per acquisti e importazioni effettuati “direttamente dal soggetto extra Ue e inerenti alla sua attività”. Nel caso in esame, il richiamo all’articolo 38-ter risulta “inconferente” posto che “le operazioni passive sono direttamente imputabili all'istante (stabile organizzazione del soggetto non residente)”, che, di conseguenza, “deve richiedere il rimborso dell’eccedenza a credito Iva applicando le disposizioni ordinarie contenute nel precedente articolo 38-bis”. L’Erario ricorda che sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25685/2023 secondo la quale “il soggetto non residente dotato di affettiva e operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso agevolato (art. 30, comma 3, lett. e), decreto Iva) neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione”. Nel caso in oggetto, dunque, l’eccedenza del credito Iva, “emergente dalla dichiarazione annuale può essere riportata in detrazione e/o compensazione nell’anno successivo, ovvero può essere chiesta a rimborso al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 30, comma 2, o 34, comma 9, del decreto Iva”. E rispetto all’ultimo quesito formulato, le Entrate richiamano la risposta all’interpello n. 314/2023 “in cui è stato chiarito che dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’UE, le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo equiparabile a un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell’UE”.

 

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