Bonus edilizi, dal 4.02 nuovo canale di comunicazione
Dal 4 febbraio in poi, i contribuenti che hanno effettuato interventi di importo complessivo inferiore ai 10mila euro e lavori in edilizia libera potranno comunicare le opzioni esercitate, senza necessità del visto di conformità, attraverso il nuovo canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. A dare notizia dell'aggiornamento della procedura in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio è la stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, nel quale si ricorda l'obbligo del visto di conformità per il bonus facciate e il Superbonus. Sempre dal 4 febbraio si potranno trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, ad eccezione di quelle relative a interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Per fare chiarezza rispetto alle novità normative introdotte legge n. 234/2021, le Entrate hanno inoltre aggiornato l'elenco delle Faq sui bonus edilizi. Tra le risposte il dettaglio sui limiti di spesa sul super ecobonus 110%, la detraibilità dell'onorario professionale pagato per il visto di conformità e i limiti di spesa.
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