Professioni, formazione esente da Iva solo se erogata da PA

Professioni, formazione esente da Iva solo se erogata da PA

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio professionale sono esenti da Iva solo se vengono erogati da enti riconosciuti da pubbliche amministrazioni. L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 82/2024 chiarisce il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare ai corsi per formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti, enti e scuole pubblici. A formulare il quesito, una società erogatrice di corsi di preparazione alla professione legale accreditata presso il Consiglio nazionale forense, che chiede se sia possibile applicare il regime di esenzione Iva (art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972). L’Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato la norma di riferimento, ricorda la circolare n. 22/E che stabilisce che l’applicazione dell’esenzione è subordinata alla presenza di due requisiti; uno di carattere oggettivo, l’altro soggettivo. A tal fine le prestazioni devono essere “di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo); rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo)”. Quest’ultimo requisito è finalizzato a concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica o formativa, ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce”. Riconoscimento – specificano le Entrate – che può avvenire anche tramite accreditamento che non conferisce, tuttavia, automaticamente l’esenzione Iva a tutte le attività di formazione; occorre, in tal senso, anche il requisito oggettivo. Nel caso in esame, queste le conclusioni dell’Agenzia, sussistono entrambi i requisiti richiesti dall’articolo 10 citato.

 

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