Impatriati in smart working con regime fiscale agevolato
Con la risposta n. 55/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, laddove risultino soddisfatti i requisiti richiesti dal decreto "Internazionalizzazione" (D.L. n. 147/2015), i dipendenti di aziende estere che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia e operino in smart working potranno fruire dell’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Il regime agevolativo, a cui è possibile accedere nel caso nei due periodi d'imposta precedenti il rientro il dipendente non sia stato residente in Italia, è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, e per i quattro periodi d'imposta successivi (articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015). Qualora il soggetto dovesse acquisire in futuro anche gli altri requisiti richiesti potrà, altresì, fruire dell'estensione temporale del beneficio fiscale per ulteriori cinque periodi di imposta.
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