Bonus edilizi: come rifiutare cessioni crediti successive alla prima già accettate
Dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi (art. 121 del D.L. n. 34/2020) successive alla prima già accettate. Ma anche le soluzioni da adottare nei casi in cui la cessione sia stata accettata per errore del cessionario che intendeva rifiutarla e nelle ipotesi in cui il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla relativa Piattaforma. Con la circolare n. 6/E dell’11 marzo scorso, l’Erario ha fornito le dovute indicazioni ai propri Uffici rispondendo, tra l’altro, ad alcuni quesiti formulati in merito alle opzioni da seguire in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione degli stessi crediti. Nella circolare si specifica che il cedente e il cessionario, nelle ipotesi già citate, dovranno richiedere all’Agenzia il rifiuto della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato al documento di prassi. Quest’ultimo deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e successivamente inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. A tal proposito, le Entrate ricordano che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o avvenute a seguito dello sconto in fattura, già accettate dal cessionario. Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili - si legge nel documento - il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, nel caso in cui questa non sia stata ulteriormente ceduta ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24; se i crediti, invece, non sono tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. Come specifica ancora l’Amministrazione finanziaria, il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite F24, se ancora nei termini di legge. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, gli interessati riceveranno una comunicazione. Questi potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma. Nel caso in cui il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (art. 25, comma 1, D.L. n. 104/2023), la procedura da seguire è quella descritta nel provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221/2023. A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che l’utilizzo di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.
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