Definizione agevolata: versamento tempestivo anche se eseguito prima dell’entrata in vigore di norme che legittimano differimento

Definizione agevolata: versamento tempestivo anche se eseguito prima dell’entrata in vigore di norme che legittimano differimento

Tempestivo il versamento della prima rata della definizione agevolata (Rottamazione-quater) anche se eseguito prima dell’entrata in vigore delle norme che hanno legittimato il differimento. Il contribuente non perde dunque i benefici della rottamazione quaterCon la risposta a interpello n. 68/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a un istante (società) che presentava un piano di ristrutturazione del debito e successivamente domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), ma di non essere riuscito a versare la prima rata entro il 31 ottobre 2023, a causa della tardiva approvazione del piano di riparto che impediva la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della vendita di alcuni immobili. L’istante versava in ritardo l’importo all’Erario e formulava il suo quesito, chiedendo di sapere se fosse possibile imputare il versamento alle prime due rate necessarie per la definizione agevolata di cui alla rottamazione quater. È l’articolo 1 della L. n. 197/2022 che, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Dopo l’analisi dei commi 231, 232 e 244, l’Amministrazione finanziaria specifica, con riferimento alla prima e alla seconda rata della rottamazione quater delle cartelle, che il D.L. n. 145/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 191/2023, ha previsto all’articolo 4-bis che “per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi all’agente di riscossione, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”. A ciò va aggiunto che al D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 18/2024, (cd Milleproroghe), è stato inserito l’articolo 3-bis, secondo il quale “il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata di scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024”. Pertanto - questa la conclusione cui giunge l’Erario - “con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi tempestivo, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che hanno legittimato il differimento”. Un’interpretazione, questa, finalizzata a “evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che, essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate, sono stati rimessi in termini dalle norma richiamate”.

 

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