Escluso il regime agevolativo su premi di risultato senza obiettivi aziendali incrementali

Escluso il regime agevolativo su premi di risultato senza obiettivi aziendali incrementali

In assenza di obiettivi aziendali incrementali, i premi di produttività non possono fruire del regime agevolativo previsto dall’art. 1, commi da 182-189, della legge n. 208/2015. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 59 del 5 marzo scorso, nella quale ha fornito chiarimenti a una società sul regime fiscale da applicare alle somme erogate nel 2021 a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, a seguito di un accordo integrativo aziendale, per gli anni 2020-2023, stipulato con le proprie Rappresentanze sindacali (sia RSU che RSA) con il quale sono stati definiti gli “obiettivi collettivi di Azienda”, la composizione della parte funzionale/individuale e un obiettivo riguardante la fruizione delle ferie, individuato nel “consumo delle ferie maturate nell’anno di competenza e del 10% dei residui anni precedenti per tutti entro l’anno”. Secondo la società, tale parametro rappresentava l’obiettivo di efficienza cui correlare l’agevolazione fiscale, da intendersi quale valore “di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all’anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale”, non indicato, tuttavia, “nell’accordo integrativo aziendale”. La società – si legge nel documento – ha comunque dichiarato di aver verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto al 2020. Nell’esporre il suo parere, l’Erario ha richiamato quanto disposto dal citato art. 1 della legge n. 208 citata e i chiarimenti resi con le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 e la risoluzione n. 78/E/2018. Per poter applicare il beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato – ha chiarito l’Agenzia – è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, qualità, redditività, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla contrattazione collettiva. A seguito di un esame della documentazione trasmessa dalla società, l’Amministrazione finanziaria ha concluso che l’accordo, oltre a non indicare il citato parametro ferie, subordina il riconoscimento del premio di produttività non al conseguimento di un risultato incrementale rispetto a quello registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma al raggiungimento di dati stabili e costituiti in parte da obiettivi collettivi aziendali e in parte da obiettivi funzionali/individuali. La stessa società, inoltre, ha confermato che tali obiettivi, in ragione del loro contenuto, non si prestano a una valutazione incrementale rispetto alla precedente annualità. Al contrario, il parametro ferie, nonostante sia dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio poiché il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l’applicazione della detassazione. Da qui le conclusioni delle Entrate secondo cui è inapplicabile, al premio di risultato in esame, il regime agevolativo introdotto dalla legge n. 208/2015.

 

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