Redditi di lavoro dipendente: le istruzioni delle Entrate

Redditi di lavoro dipendente: le istruzioni delle Entrate

Misure fiscali per il welfare aziendale e in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, ma anche trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale. Su queste e altre novità in materia di reddito di lavoro dipendente, previste dalla Manovra 2024, si focalizza la circolare n. 5/E con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici. Il primo capitolo del documento di prassi si concentra sul welfare aziendale e, in particolare, sulle modifiche, introdotte dalla L. n. 213/23, in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai dipendenti e di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Tetto che sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit rientrano, inoltre, non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. È necessario, ai fini documentali, che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione del limite previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir o, in alternativa, può acquisire una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. L’Erario fornisce poi chiarimenti sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) che, per i prestiti a tasso variabile, è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e per i prestiti a tasso fisso è quello in vigore alla data di concessione del prestito. Ma anche precisazioni sulla detassazione dei premi di risultato, prevista dalla L. n. 213/2023 (art. 1, comma 18) con un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% anziché 10%, per la quale potranno applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E. Per sostenere poi il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima Finanziaria riconosce, per i lavoratori di questi comparti, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%; misura che fa riferimento alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione – si legge nel documento - è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024. E in chiusura, il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. L’intervento normativo (art. 1, comma 126, L. n. 213/2023) prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possano riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Da un punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

 

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