Doppia imposizione sul reddito prodotto in smart working all’estero

Doppia imposizione sul reddito prodotto in smart working all’estero

Imponibile in entrambi gli Stati il reddito di lavoro dipendente prodotto dal contribuente che lavora in smart working in Italia, ma risiede all’estero. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 99/2023, si è occupata del caso di un cittadino italiano che ha lavorato in smart working nel nostro Paese per conto di un datore straniero. Nello specifico, il contribuente, residente all’estero e iscritto all’Aire, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, relativi all’anno 2020, solo in Cina dal momento che in quella specifica annualità aveva percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente prestato all’estero. E se, in caso di doppia imposizione, deve riportare in dichiarazione il ''valore netto frontiera'' o il reddito lordo cinese sul quale calcolare l'IRPEF. Nel caso specifico – spiega l’Erario – l'articolo 15 , paragrafo 1 delle linee guida OCSE del 21 gennaio 2021 prevede che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente per «l'attività dipendente» svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili in entrambi i Paesi. "In  base  al  combinato  disposto  dell'articolo  15  della  citata  Convenzione  tra Italia e Cina e dell'articolo  23  del  TUIR", precisano le Entrate, "il  reddito  di lavoro  dipendente  percepito  dall'Istante  residente  in  Cina  per l'attività di lavoro svolta nel 2020 in Italia, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese, ai sensi degli articoli 49 e 51, commi da 1 a 8, del TUIR". La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina, Stato di residenza del Contribuente. Per quanto rigaurda i redditi di lavoro dipendente da riportare in dichiarazione in Italia, l'Agenzia ha precisato, da ultimo, di far riferimento a quelli percepiti nell'anno di riferimento (2020)e determinati in base alle disposizioni contenute negli articoli 24 e 51, commi da 1 a 8, del TUIR.

 

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