Tregua fiscale, istruzioni per l’uso
Come beneficiare della “tregua fiscale” introdotta dalla Manovra? A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare “omnibus” dello scorso 27 gennaio. L’amministrazione finanziaria, in primis, chiarisce che per procedere alla regolarizzazione delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.22, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, sia necessario versare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo: la prima entro il 31.03.23, la seconda entro il 31.03.24. In caso di “ravvedimento operoso speciale”, invece, il pagamento (possibile anche attraverso compensazione) dev’essere di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il totale del versamento (o la prima rata) deve avvenire entro il 31.03.23. In materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la circolare specifica che si può definire pagando le sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate. Possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad atti di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023 e agli invii al contraddittorio notificati entro la stessa data. Inoltre, gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero, se al 1° gennaio 2023 non siano stati impugnati e ancora impugnabili o siano notificati all’Agenzia successivamente a tale data fino al 31 marzo 2023.
La Finanziaria prevede, inoltre, la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti al 01.01.23 in ogni stato e grado del giudizio, pagando un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Illustrate, nel documento di prassi, anche le modalità per usufruire della definizione. Sulla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, le Entrate specificano che le sanzioni sono pari al 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado di giudizio e al 50% in secondo grado. L'Agenzia chiarisce anche le modalità di rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Cassazione (da esperire entro il 30.06.23) e di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Nel provvedimento, infine, spazio allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.15 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.22.
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