Art Bonus precluso se si sostiene indirettamente la fondazione culturale

Art Bonus precluso se si sostiene indirettamente la fondazione culturale

Non sono ammissibili al credito d’imposta Art Bonus (art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2024) le erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno delle attività di promozione di iniziative volte indirettamente a procurare benefici economici o di immagine a una fondazione culturale di cui si è sostenitori. Così l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 44/2024, nella quale prende in esame il caso di una fondazione di diritto privato che persegue il suo scopo di sostegno a un teatro mediante le contribuzioni annue degli aderenti, i proventi delle attività svolte per il raggiungimento del suo obiettivo, le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati ricevuti. Nel dettaglio, l’Istante riteneva che le erogazioni liberali ricevute dai propri benefattori potessero beneficiare del citato Art Bonus, in quanto versate per il conseguimento del proprio scopo istituzionale (il sostegno al teatro). Ciò anche alla luce delle precisazioni fornite dalle Entrate con la risoluzione n. 136/E/2017 e con la circolare n. 24/E/2014 secondo cui il credito d’imposta in esame spetta per le erogazioni effettuate per la realizzazione di nuove strutture (o la manutenzione delle stesse) che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività dello spettacolo. Ma anche per il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e, tra gli altri, dei teatri. Visione confutata dall’Amministrazione finanziaria che nel rispondere al quesito dell’Istante ha acquisito il parere del Ministero della Cultura. Quest’ultimo ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute dalla fondazione di diritto privato non potessero beneficiare dell’Art Bonus in quanto destinate indirettamente al sostegno del teatro. “Sebbene la Fondazione Teatro – si legge nel documento dell'Agenzia – possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’Istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell’Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro”. Essendo le due fondazioni “soggetti distinti e autonomi”, secondo il Ministero “non si ravvedono ragioni a sostegno della tesi per cui l’Istante dovrebbe beneficiare del credito d’imposta Art Bonus sia per le erogazioni liberali ricevute a monte, a sostegno della sua attività, sia per l’ausilio economico fornito a valle, generando così una ingiustificabile duplicazione del beneficio”.

 

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