Risparmio amministrato: no a scomputo acconto per eccedenza imposta senza attività di custodia
Il contribuente che acquisisce l’eccedenza d’imposta per effetto della cessione del ramo d’azienda e che non esercita, tuttavia, attività che comportano il pagamento dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato (ex art. 6, D.Lgs. n. 461/97) non può procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativi alla stessa imposta sostitutiva. Sarà necessario allora presentare alle Entrate un’apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola cui andrà allegata la presente risposta dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 28/2024, analizza il caso di un istituto bancario che acquista, oltre ad attività e passività aziendali di una società in liquidazione coatta amministrativa, anche un credito derivante da versamenti di acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del D.L n. 133/2013. In particolare, l’istante riferisce di non aver “mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, D.Lgs. n. 461/1997”. Circostanza, questa, che non permette alla banca di procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativi alla stessa imposta sostitutiva e che fa sorgere il dubbio interpretativo sulla possibilità o meno di chiedere a rimborso la somma. Le Entrate richiamano la risoluzione n. 91/E del 2013 e ricordano che l’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 133 citato presuppone “l’utilizzo dell’acconto versato in misura eccedente al dovuto in un’ottica di prosecuzione, da parte dell’intermediario, dell’attività di offerta di servizi di custodia e amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6, del D.Lgs. n. 461/1997”. In quest’ottica, dunque, il citato articolo non prevede “espressamente” la possibilità di “chiedere il rimborso o cedere il credito generatosi dall’applicazione del regime del risparmio amministrato”. Nel caso in esame, l’istituto bancario non ha mai esercitato attività comportanti il pagamento dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, ragion per cui non potrà procedere “allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativi alla stessa imposta sostitutiva”. All’istante – questa la soluzione prospettata dall’Agenzia - non resta che presentare “al competente ufficio delle Entrate un’apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola, risultante nel rigo SX46,
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