Superbonus ed eventi sismici: serve il nesso di causalità
Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 8/E del 15 febbraio 2022 che chiarisce che il comma 8-ter, art. 19, del D. L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici ove sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico. Escluse quindi le azioni su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, non hanno subìto danni derivanti dai terremoti. Per quanto concerne, poi, l'aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici, nell'ambito di ricostruzione di fabbricati danneggiati dai terremoti, di cui al comma 4-ter dello stesso articolo 119 del decreto Rilancio, si specifica che le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2025 e il beneficio economico spetta nella misura "piena" del 110 per cento.
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