Smart working: no alla tassazione agevolata su reddito erogato da datore estero

Smart working: no alla tassazione agevolata su reddito erogato da datore estero

Non è possibile applicare il regime di tassazione agevolata disposto dall'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, al reddito erogato ad un contribuente da un datore di lavoro estero, a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia in smart working. Non solo. Il reddito prodotto evita la doppia imposizione, scontando la tassazione nel nostro Paese nel periodo in cui il contribuente ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa in smart working per conto di un datore straniero.     Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 98/2023, nella quale analizza il caso di un contribuente con domicilio in Svizzera per motivi di lavoro da giugno 2020, che ha percepito un reddito da lavoro dipendente da un’Università Elvetica, svolgendo la prestazione lavorativa da remoto. Sono due i quesiti che il contribuente formula all’amministrazione finanziaria; innanzitutto, chiede chiarimenti in merito alla tassazione in Italia dei redditi percepiti nell’anno di imposta 2020, ai sensi della convenzione Italia-Svizzera e delucidazioni sull’applicazione della tassazione agevolata  (art. 51, comma 8 bis Tuir) sugli emolumenti corrisposti dall’università.   

Nel dettaglio, l'Agenzia chiarisce che “nell'ipotesi di un’effettiva residenza svizzera del contribuente da giugno 2020, i redditi a lui erogati, a fronte dell’attività lavorativa svolta in Svizzera a decorrere dalla stessa data, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera (Stato di residenza e di svolgimento dell’attività lavorativa)”, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Italia – Svizzera. Al contrario, “il reddito corrisposto a fronte dell’attività di post dottorato di ricerca svolto fino a giugno 2020 dovrà essere assoggettato a imposizione in Italia, ai sensi della vigente normativa interna e internazionale”. In merito alla tassazione agevolata, l’Erario fa presente che la disciplina fiscale in esame trova sì applicazione, ma solo a determinate condizioni, tra cui che l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo “da un soggetto residente in Italia con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e che costuisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro”. Per quanto riguarda l’applicazione della normativa italiana al caso di specie, “non sussistono i presupposti applicativi per adottare il criterio forfetario di determinazione del reddito previsto al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR".

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