Lavoro sportivo: tassati i compensi del primo semestre 2023 che superano i 15mila euro
Le società sportive dilettantistiche che hanno erogato compensi nel primo semestre 2023 applicando la ritenuta a titolo d’imposta sulla parte eccedente l’importo di 10mila euro dovranno assoggettare ad imposizione i compensi pagati tra luglio e dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro relativa all’anno d’imposta 2023. Così l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 474/2023, con la quale fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche nel 2023, periodo soggetto alle nuove regole a partire dallo scorso 1° luglio. A porre il quesito, una S.r.l. sportiva dilettantistica che eroga compensi ad atleti e allenatori configurabili - secondo l’istante - come “redditi diversi” fino al 1° luglio (art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir), data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 che ha abrogato parte della citata lettera m). Nel dettaglio, la società ha chiesto chiarimenti sulla stessa disciplina transitoria, alla luce dei compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023 e luglio-dicembre 2023, ritenendo che il limite di esenzione dei 15mila euro dovesse essere valido anche per i compensi erogati nel primo semestre del 2023, assoggettati alla disciplina dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Dopo aver proposto un’analisi della disciplina di settore, alla luce della riforma operata con il D.Lgs. n. 36/2021, nonché delle disposizioni previste dal TUIR sull’imponibilità dei redditi sopra citati, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, a decorrere dal 1° luglio, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, assimilato o autonomo. E sia dalla norma transitoria (art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021) che dagli atti parlamentari è emerso che l’esenzione pari a 15mila euro è applicabile “in via unitaria” per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dal duplice inquadramento fiscale nei diversi periodi. Dunque, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, erogati dal 1° luglio 2023, devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15mila euro (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021), da determinare nel 2023 in applicazione dell’art. 51, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo, tenendo conto degli eventuali compensi erogati tra gennaio e giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro, ai sensi dell’art. 69 del TUIR.
Notizie correlate: Non è reddito imponibile per lo studio associato l’acquisto di crediti da bonus edilizi - Lavoro sportivo: così la tutela previdenziale della malattia - Lavoro sportivo, una riforma migliorata in corsa