Non è reddito imponibile per lo studio associato l’acquisto di crediti da bonus edilizi

Non è reddito imponibile per lo studio associato l’acquisto di crediti da bonus edilizi

Il ricavo generato dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisizione e il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi da usare in compensazione non può essere inquadrato come reddito imponibile per lo studio associato di professionisti. A fornire il chiarimento, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 472/2023. L’istante che formula il quesito è uno studio associato di professionisti che intende acquistare crediti d’imposta corrispondenti alla detrazione del 110% da utilizzare in compensazione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e 17 del D.Lgs. n. 241/97. “Il ricavo”, secondo l’istante, va contabilizzato e rileva ai fini fiscali nel rispetto del principio di cassa, “in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all’atto dell’utilizzo del credito d’imposta, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/97”. La conseguenza – si legge nella soluzione prospettate dal contribuente – è che il ricavo va ricondotto “a imposizione pro quota”. Di diverso avviso, l’amministrazione finanziaria che nel fornire il suo parere analizza la disciplina in materia di crediti di imposta, cristallizzata nel D.L. n. 34/2020 e successive modificheela normativa fiscale delle associazioni professionali (articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR) “che assimila, ai fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi”. Assimilazione che comporta che le associazioni professionali, come quella in esame, non possano svolgere attività d’impresa e che il proprio reddito imponibile è costituito “dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 6 del TUIR”. Dopo aver ricostruito il percorso normativo, l’amministrazione finanziaria specifica che il provento in oggetto “che non origina da prestazioni professionali rese dallo studio e/o dagli associati e non rappresenta il corrispettivo in natura di prestazioni professionali rese dagli stessi soggetti”, non è inquadrabile in alcuna categoria reddituale. Pertanto – questa la conclusione cui giungono le Entrate – “in assenza di una previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo studio associato istante”.

 

Notizie correlate: Welfare aziendale: no a ritenuta di acconto su prestazioni Enti Bilaterali per gli iscritti - Decontribuzione Sud esclusa dalla detassazione Covid-19 - Omessa dichiarazione e fatturazione Iva: come regolarizzare le omissioni