Rottamazione quater: seconda rata da versare entro il 30.11

Rottamazione quater: seconda rata da versare entro il 30.11

Domani, 30 novembre, scade il termine per il  pagamento della seconda rata della definizione agevolata delle cartelle. Lo comunica L’Agenzia Entrate-Riscossione con il comunicato stampa del 24 novembre scorso. Il versamento va effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. L’ente di riscossione ricorda, inoltre, che per ciascuna rata la legge concede cinque giorni di tolleranza; pertanto, saranno considerati validi i pagamenti eseguiti entro il prossimo 5 dicembre. In base al calendario fissato dalla legge – si legge nel comunicato stampa - dopo la prima rata del 31 ottobre scorso e quella di fine novembre, le restanti rate andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, in uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrateRiscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101.Nell’area pubblica del sito, è disponibile anche il servizio ContiTu che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. L’Agenzie Entrate e Riscossione, inoltre, ricorda che "in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”. Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, l’Agenzia Entrate e Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.

 

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