Deducibili i contributi restituiti al datore di lavoro

Deducibili i contributi restituiti al datore di lavoro

Il lavoratore può dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali versati tardivamente all’ex datore di lavoro per effetto di un’erronea applicazione del massimale contributivo. Non sono, invece, deducibili le sanzioni comminate per violazioni inerenti i contributi versati. Ad evidenziarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 117 del 15 marzo 2022, con la quale stabilisce che, in caso didiffida,sono deducibili dal reddito complessivo non solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge ma anche i contributi versati facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, come previsto dall’art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir.
L’Agenzia ha inoltre precisato che in applicazione del c.d. "principio di cassa", i contributi possono essere dedotti facendo riferimento al periodo di imposta in cui il lavoratore rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro e non all'annualità in cui l'ex datore di lavoro ha versato la maggior quota contributiva a carico del dipendente regolarizzando, così, le omissioni contributive obbligatorie. L'onere deducibile, spiegano le Entrate, è da ricondurre alla contribuzione obbligatoria: per gli ex dipendenti, quindi, la deduzione sarà supportata da una Cu emessa dall'ex datore di lavoro con un'annotazione a contenuto libero (codice ZZ).

 

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