Welfare aziendale: no a ritenuta di acconto su prestazioni Enti Bilaterali per gli iscritti

Welfare aziendale: no a ritenuta di acconto su prestazioni Enti Bilaterali per gli iscritti

I contributi una tantum corrisposti da un Ente Bilaterale in misura fissa ai lavoratori iscritti per finalità assistenziali, per contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata (contributo da 1.000 euro) e dall’emergenza Covid-19 (bonus straordinario da 200 euro), non risultano inquadrabili in alcuna categoria reddituale di cui all’art. 6 del TUIR. Dunque, non trova applicazione la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 462 del 15 novembre scorso, rispondendo al quesito di un Ente bilaterale. Quest’ultimo, nel dettaglio, ha chiesto se in qualità di sostituto d’imposta potesse applicare la ritenuta d’acconto ai contributi erogati ai propri iscritti, ritenendo che gli stessi fossero slegati da parametri reddituali o specifiche situazioni retributive dei beneficiari. Un’evidenza che per l’Ente era dettata anche dalle modalità di erogazione dei contributi in esame, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni assistenziali erogate da un Ente Bilaterale, così come l’erogazione di contributi una tantum da parte di un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti – anche professionisti in attività o in pensione che hanno subito danni ai propri studi o immobili causati da calamità naturali – l’Agenzia ha fatto presente di essersi già espressa con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, la risposta a interpello n. 395 del 23 settembre 2020 e la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011. Secondo l’Erario, le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli Enti Bilaterali attengono al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dall’Ente e dei contributi versati allo stesso, posti a carico di datori e lavoratori. Nella risposta, dunque, si chiarisce che i contributi in questione non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell’iscrizione all’Ente previdenziale di appartenenza.

 

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