Autonomi e imprenditori con ricavi fino a 170mila euro: al 2024 il secondo acconto Irpef

Autonomi e imprenditori con ricavi fino a 170mila euro: al 2024 il secondo acconto Irpef

Dall’Agenzia delle Entrate una bussola utile a lavoratori autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170 mila euro per il versamento, entro il 16 gennaio 2024, del secondo acconto Irpef, alla luce del collegato fiscale alla manovra 2024 (D.L. n. 145/2023) che ha disposto la proroga del precedente termine del 30 novembre 2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023. Con la circolare n. 31/E del 9 novembre scorso, l’Erario ha fornito chiarimenti su queste novità ricordando, inoltre, che il collegato alla manovra prevede la possibilità di versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. Nel documento di prassi, in particolare, l’Agenzia specifica che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Rientrano nella misura in oggetto, dunque, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023, e in via generale imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Restano invece esclusi dal rinvio, in base al dettato normativo, sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva con compensi o ricavi inferiori a 170 mila euro (sempre dichiarati durante il periodo d’imposta 2022) oppure diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali. Per verificare l’eventuale superamento della soglia dei 170 mila euro – sottolineano ancora le Entrate – si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività con diversi codici ATECO, bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. I contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva - si chiarisce nella circolare - devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

 

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