Omessa dichiarazione e fatturazione Iva: come regolarizzare le omissioni

Omessa dichiarazione e fatturazione Iva: come regolarizzare le omissioni

Come porre rimedio alla mancata fatturazione, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità? A fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 450/2023, pubblicata lo scorso 20 ottobre. Il caso è quello di una società, domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia, operante nel settore delle aste immobiliari e che fornisce servizi relativi all’organizzazione delle relative vendite a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. L’amministrazione finanziaria fa chiarezza in merito ad alcune condotte omissive della società, quali la mancata fatturazione delle operazioni imponibili, l’omessa dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità, specificando quali sono i casi in cui è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l’istituto non consente il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo citato e la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa.     

Sull’importo dell'Iva da versare, la norma cui fare riferimento è l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva). Per  garantire  che  l'imposta  sul  valore  aggiunto  gravi  unicamente  sul  consumatore finale - si legge nel documento di prassi - la stessa è caratterizzata dalla rivalsa, meccanismo che permette di “addebitare l'imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso  dalla stessa”. La norma non contempla “espressamente” il caso in cui l'operazione debba essere  obbligatoriamente documentata con fattura e questa venga omessa. L’amministrazione finanziaria applicando i principi della Corte di Giustizia dell'Unione  Europea,  (la direttiva 2006/112) specifica che “il  prezzo  concordato  (e,  nel  caso  di  specie,  incassato)  per  il  servizio  reso,  inizialmente  non  fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente  non  possa  esercitare  la  relativa  detrazione   e al netto della stessa in ipotesi contraria”.

L’altra violazione riguarda gli obblighi relativi alla contabilità e la norma di riferimento è l’articolo 9 del decreto legislativo n. 471/97. Secondo l’Agenzia, la sanzione è unica per le scritture/documenti non tenuti e poi conservati nel rispetto della legge; “altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi  d'imposta; l'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini  della sua contabilità, istituendo i libri e i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione”. 

Riguardo, invece, alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività la norma di riferimento è l’articolo 35 del decreto Iva. Le Entrate ricordano che “la  presentazione  tardiva,  seppur  spontanea,  della  dichiarazione  di  inizio  o  variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile”.

L’ultima violazione trattata è l’omesso versamento e l’omessa dichiarazione Iva. Sono diverse  le norme  sanzionatorie  del  Dlgs.  n.  471/97. Il contribuente che intende porre rimedio “al  proprio  precedente  comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta emettere le fatture trascurate; comunicare i  dati  delle liquidazioni  periodiche cui  non  ha  provveduto,  salvo  la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione»; presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi”.

 

Notizie correlate: Crisi d’impresa: dilazionabili i debiti anche se non iscritti a ruolo - Ok al bonus energia con prova costi anche se fattura è tardiva - Lavoratori all’estero: retribuzione convenzionale anche con trasferte occasionali