Crisi d’impresa: dilazionabili i debiti anche se non iscritti a ruolo

Crisi d’impresa: dilazionabili i debiti anche se non iscritti a ruolo

L’impresa che ha fatto accesso alla Composizione negoziata della Crisi (Cnc) può richiedere di dilazionare i debiti tributari, anche quelli non iscritti a ruolo, e beneficiare della misura premiale contemplata dall’articolo 25 bis, comma 4, del CCI (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443/2023 dello scorso 2 ottobre, presentato da una società indebitata che aveva chiesto di accedere al procedimento di composizione negoziata della crisi, disciplinato dal D.Lgs. n. 14/2019, e di avvalersi della misura premiale che permette di dilazionare i tributi ancora non iscritti a ruolo sulla base di un piano di rateizzazione decennale con rate variabili al posto di rate costanti. Secondo le Entrate, “possono essere applicate alla misura premiale, le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc”. Per tale ragione, “non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non c’è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1 – ter della richiamata norma”. Di competenza dell’Ufficio creditore – conclude l’agenzia – “la determinazione dell’importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel caso in esame, i flussi derivanti dal proseguo dell’attività), purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno”.

 

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