Sanzioni ridotte per mancata emissione di scontrini

Sanzioni ridotte per mancata emissione di scontrini

Mancata emissione di scontrini e ricevute? Dal 29 settembre di quest'anno i contribuenti con partita Iva che dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 352652 del 3 ottobre scorso, nel quale ha ricordato le disposizioni previste in merito dall’art. 4 del D.L. n. 131/2023 (c.d. Decreto Energia). In base a quanto stabilito dalla norma, i contribuenti possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale. Rientrano nel perimetro della normativa le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023; mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia alla data di perfezionamento del ravvedimento. È il caso – sottolineano le Entrate in un comunicato stampa del 3 ottobre – del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi emettendo i relativi scontrini. Si evidenzia, infine, che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

 

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