Bonus "rientro dei cervelli" anche per docenti e ricercatori

Bonus

Anche docenti e ricercatori che hanno traferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo previsto dall’articolo 44 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, possono optare per estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 44 a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Condizioni e modalità di utilizzo di tale opzione sono definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 102028 del 31 marzo 2022. A precisarlo è la stessa Agenzia con la circolare n. 9/E di commento alle novità di maggiore interesse introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Nel documento si rileva, tra le altre misure, l'estensione a 2 milioni di euro per il 2022 del limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, già previsto dal decreto "Sostegni-bis" per l'anno 2021; la proroga al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e l'imponibilità ai fini Ires e Irpef fino all'anno d'imposta 2021 dei redditi dei fabbricati, ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

 

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