Ok al bonus energia con prova costi anche se fattura è tardiva

Ok al bonus energia con prova costi anche se fattura è tardiva

Con la prova del sostenimento dei costi per i consumi energetici imputabili per competenza al periodo di riferimento, le imprese energivore hanno tempo fino al 30 settembre per presentare la comunicazione prevista dal Decreto Aiuti-quater per fruire del credito d'imposta. E ciò senza ricorrere alla remissione in bonis e senza quindi dover versare la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La mancata comunicazione del credito d’imposta maturato in relazione ai costi energetici sostenuti nel terzo trimestre 2022 e necessaria per fruire del bonus, non può – specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429/2023 – configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti sia pervenuta al beneficiario decorso il termine di scadenza per l’invio (16 marzo 2023). Requisito necessario per fruire del credito, secondo l’amministrazione finanziaria, è che l’impresa sia in grado di provare l’esistenza del sostenimento di costi per il consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento. L’Agenzia ricorda inoltre che il codice tributo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''. Per l’invio della comunicazione successivamente al 16 marzo – si legge nel documento di prassi – andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria da compilare e inviare tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

 

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