Lavoratori all’estero: retribuzione convenzionale anche con trasferte occasionali
Il lavoratore italiano distaccato all’estero può fruire della determinazione convenzionale del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 8-bis del Tuir) anche se ha effettuato occasionali trasferte in Paesi diversi da quello in cui è distaccato, purché il periodo all'estero sia superiore a 183 giorni l’anno e siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 428/2023, nella quale ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. L’Amministrazione finanziaria ritiene che le trasferte occasionali effettuate dal dipendente durante il distacco per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse dell'impresa non comportano il venir meno del carattere di esclusività e continuità del rapporto di lavoro. In tal caso è, quindi, possibile, fermo restando la prestazione dell’attività lavorativa all’estero per un periodo superiore a 183 giorni l’anno e nel rispetto delle condizioni previste dal Tuir, determinare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 8bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
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