Fringe benefit fino a 3 mila euro: le istruzioni sulla nuova disciplina

Fringe benefit fino a 3 mila euro: le istruzioni sulla nuova disciplina

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di fringe benefit, alla luce delle novità introdotte dall’art. 40 del Decreto Calderone che ha innalzato per il 2023 fino a 3 mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo tra i “bonus” anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Con la circolare n. 23/E del 1° agosto scorso, l’Erario ha illustrato ambito oggettivo e soggettivo della misura nonché l’ambito di applicazione della stessa. Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico – si legge nel documento di prassi – sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3 mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Nella circolare, inoltre, viene precisato che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. L’Agenzia ha chiarito inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato. Con riferimento alle modalità di applicazione, il lavoratore che intende accedere al beneficio deve dichiarare al proprio datore di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione – viene sottolineato – la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Qualora venissero meno i presupposti per l’agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non risulti più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, il quale recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio. Andrà presentata un’informativa preventiva alle RSU ove presenti (agevolazione riconosciuta anche con informativa successiva all’erogazione, purè effettuata al massimo entro l’anno).

 

Notizie correlate: Premi di risultato convertiti in welfare aziendale - Un welfare aziendale a misura di PMI - In GU la Legge di conversione del DL Lavoro