Prestiti ai dipendenti: come calcolare il reddito di lavoro
Costituiscono redditi di lavoro dipendente, da determinare ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E, predisposta per rispondere a numerosi interpelli aventi ad oggetto la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir. Nella risoluzione l'Amministrazione finanziaria prima precisa che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deveeffettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a “tutte” le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in “relazione” al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se talune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo)”. Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, poi, l'Agenzia ricorda che l’art. 51 del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Pertanto - si legge nel documento di prassi - ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito. Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro e si estendono anche ai finanziamenti concessi da terzi in seguito ad accordi o convenzioni. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria specifica che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari, indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nell’articolo 12, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.
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