Nessun obbligo per l’intermediario di sottoscrivere la dichiarazione fiscale

Nessun obbligo per l’intermediario di sottoscrivere la dichiarazione fiscale

L’intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni fiscali non ha l’obbligo di apporvi la sottoscrizione (olografa o digitale). La dichiarazione inviata va sottoscritta solo dal contribuente. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 217/2022. L’obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali cambia, invece, in base ai soggetti coinvolti: contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare l’originale sottoscritto, mentre gli incaricati una copia della dichiarazione trasmessa. A tale scopo, sono valide sia le modalità analogiche che quelle digitali, ma - precisa l'Agenzia - trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il codice dell’Amministrazione Digitale o CAD (D.L.gs. n.82/2005). Le disposizioni del decreto ministeriale citato valgono non solo per le dichiarazioni dei redditi, ma per tutti gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali, che gli intermediari inviano all’amministrazione finanziaria e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone la conservazione (il cosiddetto esterometro, le dichiarazioni d’intenti, i modelli di pagamento unificato F24, i modelli di variazione dei dati IVA, ecc.). I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, precisano infine le Entrate, conservano copia di quelle trasmesse "per il periodo previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600/1973", ma il termine "non può essere inteso in maniera statica, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento”.

 

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