Lavoratori sportivi impatriati: i requisiti di accesso al regime speciale
Per i lavoratori sportivi, la fruizione del regime speciale è subordinata non solo alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati, ma anche al rispetto di ulteriori requisiti stabiliti dal DL n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Ai fini dell’applicazione del regime speciale è necessario, infatti, che i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio e che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Così l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.38/E del 30 giugno 2023 con cui ha fornito precisazioni sul regime premiale per i lavoratori sportivi impatriati, illustrando il requisito anagrafico, reddituale e temporale per l'accesso, e sulle modalità di esercizio dell'opzione. L’agevolazione, che consiste nella riduzione al 50 per cento dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 16 del D.Lgs. n.147/2015 (avere almeno un figlio minore a carico o acquistare una casa in Italia). Inoltre, il lavoratore sportivo potrà continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio. Le Entrate hanno precisato inoltre che il regime speciale è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, stipulato con la società sportiva, facendo rientrare tra i redditi agevolabili anche quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Se, invece, il lavoratore sportivo percepisce compensi e/o redditi da soggetti terzi, questi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.
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