Sconto in fattura per il visto di conformità
La spesa sostenuta per il rilascio del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa ammesso in detrazione per ciascun intervento agevolato (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici…), può essere oggetto dello “sconto in fattura” previsto dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 243/2022. I Consulenti del Lavoro sono tra i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito maturato dai contribuenti per le spese sostenute per interventi agevolati. A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, si legge nel provvedimento, il professionista acconsente che “l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura) avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 citato ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti”. In buona sostanza, fa sapere l’amministrazione finanziaria, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto" rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale: ai fini Iva, quindi, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, sarà assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
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