IVA 2022, pronte le comunicazioni per l’adempimento spontaneo

IVA 2022, pronte le comunicazioni per l’adempimento spontaneo

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 – si legge nel provvedimento n. 210441 del 13 giugno scorso dell'Agenzia delle Entrate – possono regolarizzare errori od omissioni presentando la dichiarazione entro 90 giorni a decorrere dal 30 aprile 2023 (31.7), con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997. L'Agenzia ha, infatti, individuato le modalità con cui segnalare ai contribuenti e alla Guardia di Finanza l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo 2022 oppure la trasmissione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all'importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello stesso periodo d’imposta. Come riportato nel documento, emanato in attuazione della legge n. 190/2014, l’Erario trasmetterà ai contribuenti interessati una comunicazione per l’adempimento spontaneo tramite PEC, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell'Agenzia, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Per effettuare le dovute verifiche del caso, l’Agenzia si avvale dei dati delle fatture elettroniche o relativi a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA. Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, nonché il modus operandi con cui le stesse informazioni sono rese disponibili alla Guardia di Finanza.

 

Notizie correlate: Dichiarazione dei redditi 2023: detrazioni d’imposta per bonus edilizi - No al superbonus senza asseverazione sismica - Bonus edilizi: i codici tributo per le opzioni dal 1° aprile