Navigator, il rimborso forfettario non è indennità di trasferta

Navigator, il rimborso forfettario non è indennità di trasferta

Il rimborso forfettario delle spese necessarie per l'espletamento dell’incarico dei c.d. navigator non costituisce indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del TUIR. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 15 novembre 2022, nella quale fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini Irpef delle somme forfettariamente corrisposte ai navigator per l’espletamento della loro attività, pari a 300 euro lordi mensili. Riprendendo quanto disposto dalla circolare n. 326/1997 del Ministero delle Finanze, le Entrate precisano che le indennità di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente indicato nella lettera o contratto d’assunzione. Considerato che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è circoscritto all’intero territorio della Provincia, gli spostamenti di questi ultimi all’interno del territorio di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, poiché la prestazione non è svolta al di fuori della sede naturale di lavoro. Per l'Agenzia, quindi, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta sulla somma forfettariamente corrisposta a tali soggetti.

 

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