Superbonus, codici tributo per le comunicazioni dal 01.11.22

Superbonus, codici tributo per le comunicazioni dal 01.11.22

Con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura del Superbonus (art. 121 del D.L. n. 34/2020) inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° novembre 2022. I codici sono “7708” per la cessione e “7718” per lo sconto e si aggiungono a quelli istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022, che restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022. Il Decreto Aiuti-quater, infatti, ha previsto che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura, inviate all’Agenzia entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere rimborsati in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione alle Entrate da parte del fornitore, del cessionario o dei soggetti abilitati all'invio. Da qui la necessità di distinguere i crediti derivanti dalle opzioni comunicate entro il 31 ottobre 2022 e quelli inviati dopo questa data. Nella risoluzione si specifica, inoltre, che il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa e che i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione del modello F24 disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

 

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