Ravvedimento operoso anche per dichiarazioni fraudolente

Ravvedimento operoso anche per dichiarazioni fraudolente

Estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta - per operazioni inesistenti e altri artifici - la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, in cui ricapitolando i contenuti di circolari precedenti e le modifiche legislative intervenute successivamente, sottolinea che deve ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente (come espresso con la circolare n. 180/E del 1998), riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere a questo strumento per regolarizzare la sua posizione. Ma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso - si precisa nel documento - “incontra i limiti propri di tale istituto e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale”; "deve, comunque, tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base" e, infine, “non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’autorità giudiziaria”.

 

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