No al superbonus senza asseverazione sismica

No al superbonus senza asseverazione sismica

Il contribuente che non ha depositato, prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del Superbonus del 110 per cento, potrebbe sanare tale omissione facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 12/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332/2023 nella quale specifica che, come indicato dalla prassi (da ultimo dalla circolare n. 28/E del 2022), la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale. La violazione non può, dunque, essere considerata “meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. Quanto poi alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all'art. 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022, nell'ambito della tregua fiscale, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Laddove il contribuente abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, del decreto Rilancio, la remissione in bonis per sanare la mancata presentazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 dell'art. 121: comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata mediante remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

 

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