Bonus edilizi, le istruzioni per la remissione
In vista della scadenza dei termini per la comunicazione di cessione dei crediti edilizi e remissione in bonis, arrivano dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni operative per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi dell’istituto attraverso la risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022. Ricordando quanto disposto con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Amministrazione finanziaria chiarisce cheil versamento, di importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (250 euro), andrà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Quindi attraverso il modello F24 ELIDE, nel quale andrà indicato il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato dalla risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018. Tra gli altri, dovrà essere indicato anche il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”. Illustrate, inoltre, le tipologie di dati da inserire nelle sezioni “CONTRIBUENTE” ed “ERARIO ED ALTRO”. L'Agenzia ha ricordato che i soggetti privati erano tenuti all'invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022 mentre per i soggetti Ires e titolari di partita Iva il termine è fissato al 15 ottobre 2022. Per questi ultimi, la sanzione sarà quindi dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.
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