Detassati i sussidi Covid-19 erogati dopo il 31.03.22
Non assumono rilevanza fiscale e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRAP i sussidi concessi a imprese e lavoratori autonomi, erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza da Covid-19. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 516 del 18 ottobre 2022, nella quale ricorda quanto disposto in materia di detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori). I chiarimenti arrivano a seguito della presentazione di un’istanza da parte di una Provincia che ha previsto la concessione di sussidi Covid-19 per l'anno 2022 a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia. L’agevolazione fiscale prevista dal citato articolo 10-bis – spiega l’Agenzia – è concessa a condizione che i sussidi riconosciuti a imprese e lavoratori autonomi siano erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica e siano diversi da quelli esistenti in precedenza.
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