Costi immatricolazione veicolo: quando non si paga il bollo
I costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente rientrano nel perimetro di esenzione dall’imposta di bollo se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA,ai sensi dell'art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972. L’imposta di bollo, invece, si applica se il pagamento include le somme non soggette ad IVA di importo pari o superiore a 77,47 euro. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 328 del 15 maggio scorso, nella quale ha fornito chiarimenti ad una società concessionaria di auto che si è avvalsa di agenzie esterne per espletare le pratiche di immatricolazione e ha chiesto se fosse possibile usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo. Dopo aver riepilogato la normativa che disciplina l’imposta di bollo – il citato D.P.R. n. 642/1972 – l’Agenzia ha ricordato che l'esenzione è applicabile a condizione che atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa siano stati emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Come sottolineato anche nella risoluzione n. 98/E/2001, la disposizione derogatoria si applica in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad IVA. Pertanto – si legge nel documento – in caso di fatture che riportano anche corrispettivi non soggetti ad IVA, si applica la disciplina generale di cui all'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
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