Le istruzioni delle Entrate sui fringe benefit

Le istruzioni delle Entrate sui fringe benefit

I fringe benefit del decreto Aiuti-bis possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personame riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale introdotta dall’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis) per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il provvedimento, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro – in luogo dei precedenti 258,23 euro – il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Dopo aver analizzato l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, il documento di prassi chiarisce cosa si intende per utenze domestiche. Rientrano in questo appellativo le utenze relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla loro residenza o domicilio; le utenze per uso domestico intestate al condominio – ad esempio quelle idriche o di riscaldamento – e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), sia prevista nel contratto di locazione una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. A tal proposito, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Le Entrate, inoltre, precisano che se il valore dei beni e servizi prestati, in sede di conguaglio, ecceda il limite di 600 euro, il datore di lavoro assoggetterà a tassazione tutto l'importo corrisposto.Infine, vengono fornite indicazioni sulle modalità di applicazione della misura e i rapporti con il bonus carburante, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. decreto Energia). Quest’ultimo, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR. Pertanto, se il valore del bonus in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Di conseguenza, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati (600 euro e 200 euro per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

Notizie correlate: Welfare aziendale: le novità del decreto Aiuti-Bis - Il Decreto Aiuti-bis è legge - Bonus carburante anche ad personam e senza accordi preventivi